Provvedimento del Garante Privacy per la riduzione del fenomeno delle “telefonate mute”

14/04/2014

“A conclusione della consultazione pubblica avviata lo scorso anno sulle misure da adottare per ridurre il fenomeno delle cosiddette “telefonate mute”, il Garante Privacy ha varato in via definitiva il provvedimento che impone agli operatori di telemarketing di adottare specifiche misure per ridurre drasticamente questo tipo di disturbo. Il provvedimento è stato pubblicato sulla GU del 4 aprile u.s.

A seguito delle frequenti segnalazioni al Garante da parte di abbonati, destinatari di telefonate nelle quali, una volta risposto, non si viene messi in contatto con alcun interlocutore – spesso reiterate nel tempo e per questo vissute dagli utenti addirittura come una forma di stalking – l’Autorità ha fissato delle regole per eliminare gli effetti distorsivi di questa pratica commerciale, senza penalizzare l’efficienza delle imprese di telemarketing:

- i call center dovranno tenere precisa traccia delle “chiamate mute”, da interrompersi trascorsi 3 secondi dalla risposta dell’utente;

- non potranno verificarsi più di 3 telefonate mute ogni 100 andate a buon fine;

- l’utente non potrà più essere messo in attesa silenziosa, ma il sistema dovrà generare il cosiddetto comfort noise (voci di sottofondo, brusio) per dare l’impressione che la chiamata venga da un call center e non da un potenziale molestatore;

- l’utente disturbato da una telefonata muta non potrà più essere ricontattato per 5 giorni e, al contatto successivo, dovrà essere garantita la presenza di un operatore;

- i call center saranno tenuti a conservare per almeno due anni i report statistici delle telefonate mute effettuate.

Gli operatori hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alle previsioni del Garante.”

 Link al provvedimento: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3017499

 

FONTE: CIRCOLARE INFORMATIVA UNIREC,  SERIE PRIVACY n. 01-14. Roma, 10 aprile 2014

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