I crediti hanno spesso “vita lunga” nei bilanci. Quelli dell’ esercizio 2013 e sorti nel medesimo anno costituiscono una sparuta minoranza del totale.
Nel procedere alla verifica delle dichiarazioni 2012, un aspetto molto importante è costituito dalla decorrenza della nuova disposizione. L’entrata in vigore del Dl 83/2012 (12 agosto 2012) ha reso efficaci le novità dal periodo d’imposta in corso a tale data. Ma i crediti hanno spesso “vita lunga” nei bilanci e quelli presenti alla fine dello scorso esercizio e sorti nel medesimo anno costituiscono una sparuta minoranza del totale. Che fare per quelli pregressi di modesto importo e “anzianità” almeno semestrale?
La circolare 26 si occupa di questi crediti, disponendone la deducibilità, ma aggiungendo che ciò può avvenire per quegli importi «la cui perdita è imputata nell’esercizio 2012 o nei successivi». Si ritiene che il riferimento sia al conto economico, per cui sfuggirebbero quelli già stralciati (o svalutati) negli anni precedenti ma ripresi a tassazione per mancanza degli «elementi certi e precisi». L’inciso potrebbe essere letto nel senso di continuare a impedire la variazione in diminuzione in Unico di questi importi, sino alla prescrizione o, almeno, al verificarsi degli accadimenti (documentati) che ne rendono la perdita definitiva. Se così fosse, l’interpretazione si presenterebbe oltremodo rigida, anche perché finisce per penalizzare chi ha operato correttamente in bilancio e premiare chi ha mantenuto iscritti crediti dubbi. Inoltre, dalla disposizione non emerge alcuna preclusione di questo tipo. L’impostazione andrebbe rivista, proprio perché, trattando di crediti già transitati in negativo a conto economico, è il classico caso di intervento ancora possibile in dichiarazione.
Fonte : Il Sole 24 Ore